Registrare, anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è presenti è un diritto: Lo ha sancito la Corte di Cassazione

Negli ultimi tempi, il lamentone professionista, si è lamentato a più riprese perché qualche stralcio di conversazione è stato riportato sul nostro settimanale. Onestamente non vedo cosa ci sia di sbagliato, se hai il coraggio (o l’incoscienza) di dirlo, non vedo perché non possa essere pubblicato. Soprattutto se il tuo lavoro è pubblico, durante una riunione di interesse pubblico, registrare ciò che si è detto, non solo è utile, ma potrebbe evitare di riportare malintesi.

L’uso del registratore fonico si è reso necessario, da parte di cittadini, quale strumento di auto-difesa per minacce ricevute da parte del Dirigente che si crede tutelato dalle mura del suo ufficio. Infatti è quasi impossibile che qualche subalterno testimoni in difesa delle vittime per timore di ritorsioni e così si consumano, talvolta, veri e propri reati quali le minacce, le ingiurie, i tentativi di estorsione.

Ricordo che l’estorsione è quel reato che commette colui che afferma: “se non fai questa cosa, ti farò questo… prenderò il tale provvedimento…”. Questi reati godono quasi sempre della totale impunità e sono frequentemente componenti del mobbing.

Siccome grande è l’ignoranza in materia di leggi sotto il radioso sole che illumina la nostra comunità, si è diffusa la convinzione errata che l’uso di un registratore sia qualcosa di illecito. Un’idea totalmente sbagliata: le registrazioni di colloqui, riunioni, anche all’insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgono ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice.

Siccome le leggi scrivono di solito su ciò che è vietato, non su quello che è normalmente permesso, la definizione del concetto giuridico di intercettazione si è sviluppata attraverso una lunga serie di sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali la quale si è pronunciata, in materia, ben nove volte.

L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234/1° c.p.p., che qualifica “documento” tutto ciò che rappresenta “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l’effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale”. 

Insomma l’uso di un registratore può essere un ottimo strumento di difesa per tutelarsi da prepotenze, minacce, insulti e ricatti che possono essere perpetrati da chi ritiene di restarne impunito per l’assenza di testimoni o per il timore che può incutere la sua posizione. Ritengo con questa dettagliata informazione di avere fornito un’ottima arma di difesa alle vittime di soprusi e bullismo… e mentre l’email di accuse e intimidazioni va ad aggiungersi alle

altre, cambio le batterie al registratore…

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