LEGGE ELETTORALE ALLA CAMERA: PREFERENZE, FIRME, PREMI E VOTO DEI FUORISEDE. ECCO COSA È DAVVERO IN GIOCO PER GLI ELETTORI

di Pier Francesco Corso

La nuova legge elettorale è arrivata alla sua terza lettura alla Camera dopo essere stata modificata dal Senato. Ma dire che i deputati possono nuovamente discutere l’intera legge sarebbe sbagliato. Il Regolamento della Camera stabilisce che, in questa fase, l’esame riguarda soltanto le modifiche introdotte dal Senato e quelle direttamente conseguenti. Tradotto: una parte del testo è ancora modificabile, un’altra è ormai sostanzialmente intoccabile. E proprio questa distinzione, difficilmente comprensibile al lettore non addetto ai lavori, è uno degli aspetti più importanti dell’attuale passaggio parlamentare.

La domanda che un cittadino potrebbe porsi è semplice: se la legge elettorale è già stata approvata dalla Camera, perché i deputati sono tornati a discuterla?

La risposta sta nella cosiddetta “navetta” parlamentare. Una legge deve essere approvata nello stesso identico testo da Camera e Senato. La Camera ha approvato il provvedimento il 16 luglio 2026. Il Senato lo ha poi esaminato e approvato il 15 settembre, ma introducendo alcune modifiche. Per questo il testo è tornato a Montecitorio con la sigla 2822-B.

Ed è qui che arriva la parte meno evidente per chi non segue quotidianamente i lavori parlamentari.

La Camera non riparte da zero.

Il 23 settembre la Presidenza della Commissione Affari costituzionali ha chiarito che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la terza lettura deve riguardare soltanto le modificazioni introdotte da Palazzo Madama e gli emendamenti a esse conseguenti. Il principio è quello della cosiddetta “intangibilità” delle parti sulle quali Camera e Senato hanno già deliberato nello stesso modo.

In parole povere: ci sono pezzi della legge sui quali i deputati hanno ancora la possibilità di intervenire e altri sui quali non possono semplicemente riaprire la discussione.

Non è un dettaglio procedurale. È una delle chiavi per capire ciò che sta accadendo.

Alla Camera sono state presentate 63 proposte emendative. Ma il numero, da solo, può ingannare. Non significa che i deputati abbiano 63 occasioni per riscrivere la legge. La Presidenza ha individuato come modificabili, tra gli altri, i criteri di selezione degli eletti nei collegi plurinominali, collegati alle preferenze introdotte dal Senato, le modalità di calcolo delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni e alcune disposizioni sulla raccolta delle firme per presentare le liste.

E qui la questione diventa immediatamente comprensibile anche per chi non si occupa di politica.

Uno dei cambiamenti più importanti introdotti al Senato riguarda infatti le preferenze.

Il sistema previsto dal testo non mette tutti i candidati sullo stesso piano. L’elettore può esprimere fino a tre preferenze, ma il meccanismo conserva una posizione particolare per il capolista. È proprio su questo punto che alla Camera sono stati presentati emendamenti per eliminare la distinzione tra capolista e altri candidati. Un emendamento depositato da otto deputati propone infatti che le preferenze possano essere espresse “senza alcuna riserva o distinzione” legata alla posizione del candidato nella lista.

Questa formulazione apparentemente tecnica nasconde una domanda molto concreta.

Quando un cittadino entrerà nella cabina elettorale, potrà scegliere liberamente tra tutti i candidati oppure una parte della lista continuerà ad avere una posizione privilegiata?

È una differenza enorme dal punto di vista dell’elettore.

Non è un caso che proprio sulle preferenze si siano concentrate alcune delle critiche formulate dai costituzionalisti ascoltati dalla Camera. Durante le audizioni del 21 settembre, Michele Ainis ha sostenuto che il sistema delle preferenze introdotto dal Senato potrebbe incidere soltanto su una parte limitata degli eletti, mentre Gaetano Azzariti ha sollevato questioni anche sul rapporto tra preferenze e parità di genere. Si tratta, naturalmente, di valutazioni espresse dagli studiosi auditi e non di un giudizio già pronunciato dalla Corte costituzionale.

C’è poi un’altra questione che può sembrare ancora più lontana dalla vita quotidiana: le firme necessarie per presentare una lista.

La riforma aumenta da 1.500 a 6.000 il numero minimo di firme richieste per collegio per alcune forze politiche che non rientrano nelle esenzioni previste dalla legge. Il Senato ha inoltre modificato la disciplina delle esenzioni e della raccolta delle sottoscrizioni.

Tradotto dal linguaggio parlamentare: per un partito già rappresentato in Parlamento e per un movimento politico nuovo le condizioni per presentarsi alle elezioni possono essere molto diverse.

Ed è proprio su questo tema che la Camera ha considerato ammissibili alcune proposte emendative, mentre altre parti della disciplina sono rimaste fuori dal perimetro della terza lettura.

C’è poi il meccanismo più delicato dell’intera riforma: il premio di governabilità.

Il sistema resta proporzionale, ma prevede un premio per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42 per cento dei voti validi nelle condizioni previste dalla legge. Il meccanismo prevede inoltre un limite massimo ai seggi attribuibili attraverso il premio.

Anche qui il cittadino dovrebbe porsi una domanda molto semplice: il mio voto servirà soltanto a eleggere il mio rappresentante oppure potrà contribuire anche alla formazione della maggioranza parlamentare attraverso il premio?

La risposta è: entrambe le cose. Il sistema combina infatti una distribuzione proporzionale dei seggi con un meccanismo destinato a favorire la governabilità quando vengono raggiunte determinate condizioni.

E c’è un’altra novità che riguarda direttamente milioni di cittadini: il voto fuori sede.

La riforma prevede la possibilità per determinate categorie di elettori temporaneamente domiciliati lontano dal proprio Comune di residenza di votare nel luogo in cui si trovano, secondo requisiti e termini stabiliti dalla legge. Durante l’esame al Senato la possibilità è stata estesa anche ai caregiver.

Su questo punto c’è un particolare significativo: la modifica relativa ai caregiver è stata approvata dal Senato all’unanimità e alla Camera non risultano emendamenti su quella disposizione. L’eventuale modifica dell’articolo 8 è quindi distinta dalle parti più controverse della riforma.

Ed eccoci al punto politico più importante di questi giorni.

La maggioranza ha deciso di porre la questione di fiducia sulle parti principali modificate dal Senato. Secondo il calendario parlamentare, i primi due voti di fiducia riguarderanno gli articoli relativi soprattutto a preferenze e firme, mentre un terzo riguarderà la modifica territoriale dei collegi del Trentino-Alto Adige. Il voto finale sull’intero provvedimento è previsto per l’8 ottobre e sarà a scrutinio segreto.

Per il cittadino, dunque, la situazione è questa.

La legge è arrivata alla sua fase conclusiva, ma non tutto è ancora deciso.

Alcuni punti possono essere modificati perché sono stati modificati dal Senato. Altri non possono essere semplicemente riaperti perché Camera e Senato avevano già raggiunto un’identica deliberazione su quelle parti.

Ecco perché il termine “terza lettura” non è un tecnicismo innocuo: significa che il Parlamento sta discutendo una legge già votata, ma dentro un perimetro più stretto.

È questo, forse, il punto che più di ogni altro merita di essere spiegato ai cittadini.

Perché dietro parole come “effetti preclusivi”, “ammissibilità degli emendamenti”, “modifiche conseguenti” e “doppia deliberazione conforme” c’è una questione molto concreta: quali regole elettorali possono ancora essere cambiate prima che gli elettori siano chiamati alle urne e quali, invece, sono ormai fuori dalla portata di questa ultima fase parlamentare?

È questa la domanda che continueremo a seguire.

Non soltanto per raccontare cosa succede dentro il Palazzo.

Ma soprattutto per spiegare cosa, alla fine, uscirà dal Palazzo e arriverà dentro la cabina elettorale.